Art. 3.
(Dichiarazione dello stato di difficoltà temporanea).

      1. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata alla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente che, ai fini della valutazione della medesima domanda, è integrata da un rappresentante della competente direzione provinciale del lavoro e, qualora ne facciano richiesta, dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
      2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

          a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;

          b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;

          c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

 

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      3. Alla domanda di cui al comma 1 deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali dell'impresa esistenti alla data di presentazione della domanda, anche, eventualmente, attraverso la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno in contratti di lavoro a tempo parziale. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del presente comma comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 7.
      4. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, integrata ai sensi del medesimo comma 1, ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
      5. Lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa non può avere durata superiore a tre anni.